Il Decreto Legge del 17 marzo 2020 emanato durante l’emergenza Covid-19 ha inciso anche sulle scadenze di atti amministrativi e autorizzazioni.
In base alle domande più frequenti, abbiamo sintetizzato alcuni esempi con le norme attualmente in vigore.
Patente e revisione veicolo
SI. Per tutti i veicoli con revisione scaduta o in scadenza entro il 31 luglio 2020, è consentita la circolazione, senza aver effettuato la revisione, fino al 31 ottobre 2020.
SI. Le patenti scadute dal 31 gennaio 2020 o in scadenza fino al 31 agosto 2020 sono state prorogate fino al 31 agosto 2020.
Lo stesso vale anche per il Certificato di Idoneità alla Guida per i ciclomotori.
Per questa categoria è stata prorogata la validità fino al 29 ottobre 2020 di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni che abbiamo scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 fatte salve alcune eccezioni:
NO. È stata prevista la proroga di 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza, per le scadenze tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020.
Assicurazione Auto
Per le polizze RCAuto in scadenza fino al 31 luglio è stato portato a 30 giorni il periodo di mora entro il quale l’assicurazione è comunque operante. Da verificare le altre eventuali garanzie presenti in polizza o su polizze diverse.
Pneumatici invernali
Il Ministero ha autorizzato fino al 15 giugno 2020 l’uso degli pneumatici invernali
Carta d’Identità
SI. Tutti i documenti di identità con scadenza dal 31 gennaio sono validi fino al 31 agosto 2020. Per l’espatrio invece resta la scadenza indicata nel documento.
Permesso di Soggiorno
SI. È previsto che i permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la validità fino al 31 agosto 2020.
Tutti i diritti riservati